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( votes)Riassumendo il dettato della Legge 11 agosto 2014, n. 114 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, articoli 23-bis e 23 ter si evidenziano le differenti decorrenze: 1) per i comuni istituiti a seguito di una fusione, la decorrenza parte dal terzo anno dalla fusione; 2) per l’acquisizione di beni e servizi decorrenza dal 01.01.2015; 3) per l’affidamento di lavori dal 01.07.2015.