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( votes)Per tutte le procedure di affidamento è necessario rispettare le disposizioni dell’art. 33 c.3bis del D.Lgs 163/2006, infatti il comma recita “ I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento…”. Per gli affidamenti rientranti nella soglia di 40.000 euro solo i comuni che hanno una popolazione dai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente (art. 23-ter Legge 114/2014 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari).