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( votes)La disciplina dei concorsi di idee è contenuta nel D.Lgs 163/2006 parte II Capo IV Sezione III; nello specifico l’art. 108 al comma 1 stabilisce: “1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.” Pertanto l’art. 106 rimanda alle disposizione dell’art.84 per la composizione della commissione giudicatrice, che deve avvenire solo alla scadenza del termine di ricezione delle offerte. Al riguardo si richiama anche la Deliberazione n. 27 Adunanza del 23 febbraio 2011 della AVCP (oggi Anac) che pone l’attenzione su vari aspetti già trattati dalla giurisprudenza: Il Consiglio di Stato ha precisato che la prescrizione del comma 10 dell’art. 84 D. Lgs. 163/2006 in ordine alla costituzione della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte “è norma diretta a impedire che i contenuti delle offerte possano essere condizionati dai presunti o ipotizzati gradimenti dei commissari ….” (CDS Sez. V 22/2/2007, n. 967). E’ stato poi ribadito che la suddetta disposizione (art. 84 c. 10 D. Lgs. 163/2006)deve essere interpretata “in senso rigoroso, stante il diretto coinvolgimento della relativa fattispecie con l’insuperabile principio della par condicio tra i concorrenti, che il tenore della norma intende contribuire a garantire”(TAR Lazio Roma Sez. II 13/2/2008, n. 1268) e che essa “persegue l’evidente finalità di garantire la trasparenza ed imparzialità delle procedure di gara, ha carattere tassativo e non consente deroghe di sorta” (TAR Piemonte Sez. II 16/2/2008, n. 266). “Il richiamo operato dall’art. 106 ai “limiti di compatibilità” riveste carattere residuale, nel senso di postulare un adattamento delle procedure di nomina della Commissione alle caratteristiche della fattispecie” (TAR Lazio Roma Sez. III bis 9/3/2009, n. 2390).