Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Con l’atto di segnalazione A.V.C.P. n. 2 del 19.03.2014, a fronte di due possibili diverse interpretazioni proprio dell’art. 82, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, l’una che riconosce all’impresa l’onere di indicare separatamente nella propria offerta economica le voci di costo relative al personale, l’altra secondo cui tale voce di costo, come quella relativa alla sicurezza, debba essere determinata ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per sottrarle al confronto competitivo, si è osservato che il costo complessivo del
personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.