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l’atto di segnalazione A.V.C.P.
n. 2 del 19.03.2014, a
fronte di due possibili diverse interpretazioni proprio dell’art. 82, comma
3-bis del d.lgs. n. 163/2006, l’una che riconosce all’impresa l’onere di
indicare separatamente nella propria offerta economica le voci di costo
relative al personale, l’altra secondo cui tale voce di costo, come quella
relativa alla sicurezza, debba essere determinata ex ante nel bando di gara
dalla stazione appaltante, per sottrarle al confronto competitivo, si è
osservato che il costo complessivo del
personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla
reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa
economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa
mediante predeterminazioni operate ex ante.