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L’articolo 118, al comma 11, definisce subappalto “qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.” Dal combinato disposto del secondo e ottavo comma dell’articolo 118 si evince che, per avvalersi del subappalto, l’appaltatore deve dichiarare l’intenzione di subappaltare e presentare alla stazione appaltante apposita istanza; entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza la stazione appaltante provvede all’autorizzazione, trascorso tale lasso temporale l’autorizzazione si intende concessa. Il medesimo comma 8 prescrive altresì che per i subappalti di importo inferiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono dimezzati. Il combinato disposto del comma 8 e del comma 11 dell’articolo 118 ha creato difficoltà interpretative dal momento che da un lato si considerano subappalti solo i subcontratti  di importo superiore al 2 per cento o a 100.000 euro mentre dall’altro si estende la nozione di subappalto anche ai subcontratti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro. L’Autorità si è pronunciata sull’argomento nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003 sostenendo che il comma 12 dell’articolo 18 della legge n. 55/1990, ora trasfuso nel comma 11 dell’articolo 118, riguardi i cosiddetti “contratti similari (cioè quei sub-affidamenti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l’impiego di mano d’opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e dei noli a caldo), in relazione ai quali vengono stabilite le soglie economiche per considerarli equiparati ai subappalti di lavori ed assoggettarli – conseguentemente – alla medesima disciplina”. Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che “devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all’entità percentuale dell’importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto all’abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante”. Nella medesima determinazione l’Autorità ha anche precisato che per i subaffidamenti di importo inferiore al due per cento o ai 100.000 euro deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi o generali che regolano la materia e che spetta alla stazione appaltante il diritto-dovere di esercitare i poteri conferiti dalla legge, in relazione ad alcuni limiti nel ricorso ai subcontratti (tra cui quelli inerenti le forniture con posa in opera ed i noli a caldo).

In sintesi se non si intende richiedere l’autorizzazione alla Stazione appaltante devono esserci tutte e tre le seguenti condizioni:

1) che  il subcontratto sia inquadrabile nella fattispecie del nolo a caldo e della fornitura e posa,

2) che il valore del contratto sia inferiore al 2% del valore dell’appalto o comunque non superi € 100.000,00,

3) che l’incidenza della manodopera sia inferiore al 50% del contratto da affidare.

In questi casi l’affidatario sarà tenuto semplicemente a dare comunicazione del contratto alla stazione appaltante, senza quindi attenderne, in via esplicita o implicita, l’autorizzazione.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.