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A seguito di una indagine di mercato, normalmente la stazione appaltante invita alla procedura negoziata coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse; se il numero delle manifestazioni di interesse ricevute dovesse essere troppo elevato, tanto da rendere eccessivamente lunga la procedura di affidamento ha la facoltà di invitarne “almeno cinque”, art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.

la mancata consultazione di almeno cinque operatori derivante dall’esito di fatto dell’indagine di mercato svolta dalla S.A. rientra nella previsione dell’articolo 125 sopra richiamato, nel punto in cui specifica “se sussistono in tale numero soggetti idonei”, considerando ipotesi in cui in talune condizioni ambientali non caratterizzate da particolare dinamismo, possono dare luogo a procedure di cottimo fiduciario nelle quali siano consultati meno di cinque operatori economici, ad es. non offrendone il mercato di riferimento in numero superiore, tenuto conto dell’interesse economico effettivamente manifestato alla gestione di uno specifico servizio quale quello di cui alla gara in esame (in senso conforme, T.A.R. Brescia, Sezione II – Sentenza 13.5.2011 n. 694).

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.