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La scelta della S.A. di demandare alla progettazione esecutiva la soluzione di aspetti tecnici critici non può essere ritenuta irragionevole e incongrua, soprattutto se segue da una valutazione dei vari aspetti, e pertanto in grado di non stravolgere il progetto definitivo e l’attendibilità delle offerte economiche.

L’opzione del partecipante di inserire già nell’offerta tecnica di gara soluzioni relative a problematiche non oggetto di proposte migliorative in sede di offerta può essere considerata un’azione non in linea con una normativa di gara che non prevede l’attribuzione di punteggi aggiuntivi per soluzioni migliorative relative a tale aspetto tecnico.

Al riguardo la Sentenza n. 03289 del 30/06/2014 del Consiglio di Stato “….Si deve al riguardo osservare che, in assenza di disposizioni che fissino il livello progettuale nel quale affrontare l’aspetto in esame e a fronte della contrapposizione delle valutazioni tecniche formulate dalle parti, la decisione della stazione appaltante di rinviare al progetto esecutivo la formulazione dei correttivi di che trattasi costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica non sindacabile in quanto non affetta da profili di sviamento, di irragionevolezza o di illogicità….”

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.