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L’art. 145 del D.Lgs 163/2006 rinvia per la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, o delle domande di partecipazione, agli art. 70 e 122 del D.Lgs 163/2006; pertanto devono essere considerati i termini dilazionati, individuati nel comma  6 lettera e) art. 122, e nel comma 6 dell’art. 70.

Resta la facoltà per la stazione appaltante di strutturare la tempistica di esecuzione della progettazione e delle opere nel modo maggiormente rispondente alle caratteristiche e alla complessità dell’opera da realizzare. Tale facoltà non la esime dall’applicazione dei termini di cui in premessa.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.