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La disciplina dettata dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, (…Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11. L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. …) chiarisce alcuni casi in cui è prevista l’escussione della garanzia legati alla mancata (o non corrispondente)  presentazione della prova dei requisiti dichiarati. La giurisprudenza ha più volte ritenuto che tale atto avvenga automaticamente senza un’attività valutativa da parte della stazione appaltante;

“ciò che è possibile censurare, innanzi al Giudice amministrativo, è la legittimità dell’esclusione, e non, una volta che questa sia ritenuta legittima, l’adozione dei conseguenti atti di incameramento della cauzione e di segnalazione, essendo questi conseguenze automatiche previste ex lege, con irrilevanza anche di una eventuale buona fede dell’impresa (cfr. da ultimo, Cons. Stato, III Sezione, 8 aprile 2014 n. 1659 ma anche, in precedenza, IV Sezione, 16 febbraio 2012, n. 810; 24 maggio 2013, n. 2832; V Sezione, 6 marzo 2013, n. 1370; 10 settembre 2012, n. 4778)”.

In una recente sentenza del Tar Lazio, viene invece sottolineata la necessità di una un’attività valutativa (già in passato richiamata in altre sentenze) volta al riscontro della gravità degli elementi che hanno condotto a tale esclusione, non potendo l’Amministrazione, in considerazione della natura sanzionatoria e comunque afflittiva dei provvedimenti conseguenti all’esclusione (escussione della cauzione, segnalazione e sospensione dell’impresa dai pubblici appalti), prescindere, prima della loro adozione, dall’effettuazione di un’espressa valutazione in ordine all’effettiva responsabilità dell’impresa, dovendosi escludere l’applicazione automatica delle suddette sanzioni nei casi in cui l’impresa non sia incorsa nelle più gravi ipotesi di palese difformità, falsità o mancata comprovazione di quanto dichiarato, ma abbia errato nell’adempimento dell’onere di diligenza, sulla stessa gravante, di provare il possesso dei richiesti requisiti, di partecipazione (TAR Lazio – Sez. I bis, 20 maggio 2011 n. 4454; Sez. III, 27 ottobre 2008 n. 9172), dovendo il provvedimento di incameramento della cauzione fondarsi sul giudizio di gravità del comportamento dell’impresa concorrente (Consiglio di Stato – Sez. V – 28 giugno 2004 n. 4789; 12 maggio 2003 n. 2512).

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.