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Parere n. 201 del 18 dicembre 2013

PREC 95/13/L

In ordine ai documenti da esibire al fine della dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

La Determinazione di questa Autorità n. 5 del 21 Maggio 2009, recante “Linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006”, si esprime nel senso che “riguardo agli ultimi tre esercizi indicati sia dall’articolo 41, comma 1, lett. c), che 42, comma 1, lett. a) e g), per perimetrare l’ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per servizi e forniture, la data da cui procedere a ritroso per l’individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando. Al riguardo, i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:

I documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti, come si ricava dal comma 4 dell’art. 41;

I certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi (articolo 42, comma 1, lett. a), immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (…). In merito al requisito di capacità tecnica previsto all’ art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante “principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni … “, occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso” (analogamente, Parere di precontenzioso n. 161/2010).

L’Autorità ha altresì rimarcato che “ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese partecipanti ad una gara per l’affidamento di un appalto di servizi, l’art. 41, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mostra un evidente riferimento alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l’anno solare. Allo stesso modo, riguardo la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui l’amministrazione richieda, per la dimostrazione del requisito, l’elenco dei principali servizi prestati, questi devono essere dimostrati con riferimento agli ultimi tre anni.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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