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( votes)Come prescritto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è necessario che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; la determinazione n. 4/2012 dell’Avcp puntualizza che l’erroneità nella dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, resa in sede di offerta, non costituisce una causa di esclusione la mancata indicazione delle quote da subappaltare, il concorrente dovrà svolgere in proprio anche le quote che avrebbe voluto subappaltare qualora sia in possesso dei requisiti necessari. L’Autorità stessa, precisa che l’esclusione si rende necessaria quando il concorrente omette di indicare la quota che intende subappaltare, quando questa è determinante per provare il possesso dei requisiti necessari per svolgere in proprio la prestazione.