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Occorre partire dalla considerazione che l’art. 206 del D.Lgs 163/2006  elenca quali articoli dello stesso D. Lgs. devono essere applicati ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture nei settori speciali; pertanto, siccome l’art. 29 viene espressamente richiamato, il valore dell’appalto nei settori speciali si determina secondo le sue prescrizioni. Per determinare l’importo da indicare per il pagamento della contribuzione all’AVCP ci si può avvalere delle indicazioni pratiche dell’Autorità, che fornisce attraverso le “faq”. Leggendo la numero d.22, viene espressamente richiamato l’art. 29 sopra citato, per il calcolo del valore dell’appalto, successivamente però nella faq numero d.25 viene specificato che quando la s.a. decide di ricorrere al rinnovo del contratto, è necessario un nuovo cig e quindi bisogna versare nuovamente l’importo di contribuzione; dalla lettura di questi due “chiarimenti” si può giungere alla conclusione che per la creazione del primo cig non è necessario indicare anche l’importo dell’eventuale rinnovo, poichè nel caso si verifichi l’evento, sarà necessario creare un nuovo cig e versare un nuovo contributo.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.