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Parere n. 174 del 23/10/2013

PREC 176/13/L

Costituisce causa legittima di esclusione la violazione dell’obbligo di indicare, in sede di offerta, la quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare, qualora il subappalto sia necessario per soddisfare i requisiti richiesti dal bando per eseguire in proprio le opere

Alla luce del principio di tassatività sancito dall’art. 46 del Codice, soltanto qualora il bando di gara preveda categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti attestazioni SOA e neppure abbia indicato, in alternativa, l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante potrà procedere all’esclusione, giacché il concorrente risulterà non idoneo ad eseguire direttamente le lavorazioni e non autorizzato a subappaltarle. Costituisce perciò causa legittima di esclusione la violazione dell’obbligo di indicare con precisione, in sede di offerta, la quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare, qualora il subappalto sia necessario per soddisfare i requisiti richiesti dal bando per eseguire in proprio le opere (così, in termini generali: A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4; Id., parere 7 novembre 2012 n. 187; in giurisprudenza, tra molte: Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2012 n. 3563; Id., sez. V, 16 gennaio 2012 n. 139).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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