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( votes)L’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quale norma di settore di carattere speciale, che detta disposizioni stringenti in ordine alle procedure concorsuali di affidamento dei contratti pubblici, in ossequio alle peculiari esigenze di regolarità formale avvertite in tale sede, non può essere utilizzato dalla stazione appaltante, pena la violazione del principio della “par condicio competitorum”, per colmare eventuali carenze documentali o inadempienze dei concorrenti, nei casi in cui si è in presenza di previsioni della “lex specialis” dalla portata inequivoca, rimaste inadempiute (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2012, n. 6373).
Nelle gare pubbliche il c.d. “soccorso istruttorio”, di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è invocabile unicamente in caso di clausole della legge di gara ambigue ed, in ogni caso, la necessità di assicurare la par condicio tra i concorrenti conduce inevitabilmente a circoscrivere il dovere di soccorso ad irregolarità di documenti comunque ritualmente presentati in sede di gara, e non già in caso di vere e proprie omissioni o non trascurabili incompletezze, con la conseguenza che alla stazione appaltante è precluso di sopperire, con l’integrazione, alla totale mancanza o non sufficiente completezza di un documento, considerato anche che la disposizione, relativa al c.d. “potere di soccorso”, deve considerarsi di stretta interpretazione (si vedano Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2012, n. 4654; sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3925).
L’anzidetto soccorso istruttorio si limita alla possibilità di invitare i concorrenti a completare, o a fornire chiarimenti, sul contenuto di documenti e dichiarazioni che siano stati presentati in ottemperanza alla lex specialis e non si estende al diverso caso in cui gli stessi non siano stati prodotti, così come richiesto, nel termine perentorio; l’Amministrazione deve disporre la regolarizzazione solo quando gli atti, tempestivamente depositati, contengano elementi che possano costituire un indizio e rendano del tutto ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. (AVCP Parere di Precontenzioso n. 113 del 17/07/2013).