Questo articolo è valutato
( votes)Parere n. 118 del 17/07/2013
PREC 100/13/L
Le offerte prive dell’indicazione degli oneri della sicurezza da rischio specifico, causate dall’utilizzo di moduli erronei predisposti dalla stazione appaltante, non determinano l’esclusione dalla procedura di gara
Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 121, comma 1, D.lgs. 163/2006, ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano anche le disposizioni della Parte II in quanto non derogate dalle norme del Titolo II (contratti sotto soglia comunitaria), ivi comprese le disposizioni codicistiche di cui agli artt. 86 comma 3-bis e 87 comma 4. Queste ultime stabiliscono, rispettivamente, che: “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. (art. 86, comma 3 bis); e che: “Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture” (art. 87, comma 4, ultimo periodo). Al riguardo, questa Autorità non ravvisa argomenti giuridici per discostarsi dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. III, 20 dicembre 2011 n. 6677), secondo cui le Imprese partecipanti ad una gara d’appalto devono includere nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per interferenze sia quelli relativi al rischio specifico (o aziendale). Nel caso che ci occupa, tuttavia, occorre valutare il rilievo che assume la circostanza, evidenziata dalla stessa stazione appaltante, che il documento “Lista delle lavorazioni e delle forniture” predisposto dalla stazione appaltante e utilizzato dalle imprese concorrenti per la propria offerta economica, non prevedesse, nella tabella finale di riepilogo, alcuna voce relativa agli oneri per la sicurezza da rischio specifico. L’Autorità ha già avuto occasione, recentemente, di affrontare, in sede precontenziosa, una questione del tutto analoga alla presente (Cfr. Avcp, Parere n.54 del 23.04.2013) ritenendo di condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa che, nel caso di una stazione appaltante che aveva allegato al bando un modello di offerta economica che non prevedeva l’indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, prendeva atto della capacità dello stesso di indurre in errore coloro che se ne fossero avvalsi (Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510). Si è infatti affermato, in casi simili, che l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo da essa predisposto (Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2011, n. 4029); inoltre la circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante non può ridondare a danno del medesimo, ancorché la detta modulistica non risulti esattamente conforme alle prescrizioni di legge, dovendo in tal caso prevalere il favor partecipationis (TAR Piemonte, Sez. I, 9 gennaio 2012 n. 5 e 4 aprile 2012 n. 458; Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; Pareri precontenzioso n. 30 dell’8 marzo 2012 e n. 139 del 20 luglio 2011; Determinazione Avcp n. 4 del 10 ottobre 2012). Deve quindi conclusivamente ritenersi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra ricordate e in considerazione delle circostanze di fatto riconducibili alla erroneità dei moduli predisposti dalla S.A., che le offerte prive dell’ indicazione degli oneri della sicurezza da rischio specifico non vadano escluse dalla procedura di gara.