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Sulla competenza tecnica della commissione di gara

E’ noto che nelle gare pubbliche spettano in via esclusiva alla commissione giudicatrice le sole attività di valutazione che implicano un giudizio connotato da discrezionalità, mentre qualora si tratti di espletare attività che non implicano valutazione o scelta non sussiste alcuna riserva di esclusività in capo alla commissione giudicatrice, potendo le stesse essere svolte da organi ordinari dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4836). Questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che l’attività valutativa demandata alla commissione tecnica dall’art. 84 del Codice dei Contratti non comprende le attività amministrative afferenti alla verifica della tempestività delle offerte e della regolarità della documentazione a corredo, compiti che, non presupponendo il possesso di alcuna competenza tecnica relativa allo specifico oggetto dell’appalto, possono essere senz’altro affidati agli organi ordinari della stazione appaltante (T.A.R. Piemonte, sez. I, 30 giugno 2011, n. 711; TAR Piemonte, sez. I, 16 luglio 2010, n. 3132). Per quanto riguarda il requisito relativo alla competenza tecnica dei singoli commissari, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il requisito richiesto dall’art. 84 comma 2 del Codice dei Contratti (essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”) debba essere valutato compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto di gara (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4836; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3124; TAR Piemonte, sez. I, n.88/2010).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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