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( votes)Nel caso in cui alla Stazione Appaltante sia giunto in via informatica un file risultato non leggibile, il principio del favor partecipationis impone all’amministrazione di consentire la partecipazione alle gare pubbliche nella latitudine più ampia possibile e di scegliere nel dubbio la strada della massima partecipazione rispetto a quella dell’esclusione dell’impresa.
Nel caso di specie, l’amministrazione non può escludere la società ricorrente senza, tuttavia, comprovare con certezza che l’illeggibilità del file dipenda da colpa della società ricorrente. A maggior ragione quando le imprese partecipanti non hanno alcuna possibilità di scegliere le modalità di recapito dell’offerta, in quanto la stazione appaltante ha ritenuto di avvalersi esclusivamente del sistema informatico per la gestione della gara pubblica. Ne deriva che la questione è esattamente ribaltata rispetto a quanto visto nel sistema di recapito tradizionale, in quanto, nella fattispecie, sarà l’amministrazione che, avendo vincolato le imprese partecipanti nella forma di trasmissione dell’offerta, si accolla il rischio del mancato recapito o delle disfunzioni derivanti dall’utilizzo del sistema informatico che siano addebitabili alla stazione appaltante medesima o che non abbiano una causa accertata.
Accollare anche in tali ipotesi il rischio derivante dalle disfunzioni del sistema in capo all’impresa partecipante che non ha avuto la possibilità di esprimere alcuna preferenza sulla modalità di recapito dell’offerta, vorrebbe dire accogliere un principio ingiustamente punitivo per le imprese partecipanti e, peraltro, confliggente con il favor partecipationis che pervade tutta la materia degli appalti pubblici (TAR Lombardia Milano sez. IV 20/8/2013 n. 2071).