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No. Con la Circolare 06/09/2013, n. 36, il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013 (Decreto Fare), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Tra le varie novità, in particolare il comma 4 dell’art. 31 del D.L. 69/2013, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La nuova disciplina prevede che il DURC in corso di validità debba essere acquisito:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.».

Il successivo comma 5 dell’art. 31, del D.L. 69/2013, come modificato in sede di conversione in legge, stabilisce che il Documento, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. La circolare precisa che detta disposizione è in vigore dal 21/08/2013, e pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni. Di conseguenza, i DURC rilasciati prima del 21/08/2013 avranno validità di 90 giorni, come previsto dalla disciplina previgente.

Inoltre viene chiarito che il DURC relativo al comma 4, lettera a) è ritenuto utile, se in corso di validità, anche nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c). Pertanto, i soggetti tenuti ad acquisire il DURC devono utilizzare il medesimo documento, entro 120 giorni dalla data di verifica della dichiarazione sostitutiva, ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.

Per le fasi successive, dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale.
Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).

Unica eccezione è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.