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La percentuale del 2 % di cui all’art. 75 del codice dei contratti deve essere rapportata all’intero valore economico della concessione. Non risulta irragionevole infatti che le garanzie, richieste al concessionario, siano commisurate, a norma dell’art. 75 del Codice, sull’intero valore del rapporto, affinché sia assicurata la copertura del rischio di mancata formalizzazione dell’accordo come di successiva non corretta gestione del servizio (Cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 6/08/2013 n. 19)

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Maria Teresa Colamorea
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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