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( votes)Non esiste un principio inderogabile di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto; tale principio è suscettibile di deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni. Deve pertanto ritenersi che i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa, configurandosi la sostituzione come un provvedimento di ordinaria amministrazione funzionale al corretto andamento e alla continuità delle operazioni. Il principio di immutabilità assoluta della commissione opera solo per la parte dell’attività che attiene a valutazioni tecnico-discrezionali che, a tutela della parità di trattamento, devono essere svolte con la medesima composizione.