Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

In ordine all’avvalimento la messa a disposizione pura e semplice delle risorse e dell’organizzazione, com’è configurato dalla legge, deve essere reale e non formale

È mancato nel caso di specie, nel contratto d’avvalimento, il criterio determinativo delle prestazioni a favore dell’impresa ausiliata, cioè l’indicazione delle risorse e dell’organizzazione messe a disposizione, dei requisiti SOA e di capacità economica. È ben noto che la messa a disposizione pura e semplice, in sede d’avvalimento com’è configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente “prestare” la certificazione posseduta (cfr. così Cons. St., III, 18 aprile 2011 n. 2343) assumendo solo impegni generici, se non tautologici o parafrastici del citato art. 49 (cfr. Cons. St., V, 6 agosto 2012 n. 4510). E non è un’indicazione solo formale, in quanto, con ciò condividendosi quanto sul punto detto dal Giudice di prime cure, anche negli appalti di servizi occorre che, in sede d’avvalimento, sia fornita seria e precisa contezza dei requisiti della pregressa esperienza e della capacità economiche che son messe a disposizione. In caso contrario, verrebbe meno la natura stessa dell’istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (Cons. St., V, 3 dicembre 2009 n. 7592), garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.

Sending
Questo articolo è valutato
0 (0 votes)

Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.