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( votes)Secondo il disposto dell’art. 42, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/06 “Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità sul sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio…”. In virtù di quanto previsto, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha elaborato il nuovo Modello unico di certificazione esecuzione prestazioni, valido per lavori, servizi e forniture, articolato in 7 sezioni:
1) dati anagrafici della stazione appaltante;
2) prestazioni previste negli atti di gara e riferite allo specifico contratto;
3) dati anagrafici dei soggetti affidatari;
4) dati relativi al contratto (date di inizio e di fine delle prestazioni, eventuali sospensioni, importi inizialmente previsti e importi rideterminati a seguito di eventuali variazioni contrattuali, ecc.);
5) riepilogo delle prestazioni, ovvero la sommatoria degli importi di dettaglio riportati nelle altre sezioni;
6) dettaglio delle prestazioni eseguite;
7) dichiarazione sulla prestazione resa.
Mediante la predisposizione di un modello unico di certificazione CEP/CEL, si è inteso riassumere i dati delle prestazioni di un intero contratto (e, quindi, comprensivo tutti i lotti di cui l’appalto si compone, anche se riferiti a CIG diversi) in corso di esecuzione o già completato, diversamente da quanto avviene oggi per i CEL in cui ciascun certificato riporta esclusivamente i dati relativi ad un solo CIG ed alla sola componente lavori.
In caso di RTI, GEIE o Consorzio, il certificato rilasciato dalla stazione appaltante è uguale per tutti i soggetti riuniti e riporta in maniera distinta le informazioni relative a ciascun soggetto, in modo da assicurare una maggiore trasparenza delle prestazioni eseguite.
La trasmissione di tali dati in un unico documento garantirebbe una maggiore trasparenza nella comunicazione delle vicende contrattuali che coinvolgono più soggetti (RTI, GEIE, Consorzio), in quanto, in tal caso il certificato sarà uguale per ogni soggetto, riportando in maniera distinta le informazioni relative a ciascun componente.
Sino al primo luglio 2013 sarà possibile per tutti gli interessati far pervenire le loro osservazioni in merito utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità di Vigilanza. Sulla base di queste ultime, l’Autorità implementerà la procedura informatica affinchè possano assorbirsi le informazioni già presenti nei sistemi SIMOG e Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti nella precompilazione automatica dei relativi campi, anche al fine di ampliare le banche dati dei requisiti speciali disponibili sul sitema dell’Avcpass.
Infine, il certificato potrà essere richiesto per tutti gli appalti, tuttavia, potrà essere diverso il livello di precompilazione del modello in relazione alle informazioni già disponibili nei sistemi dell’Autorità.