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( votes)La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l’Autorità di Vigilanza, volge alla riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi, oltre che ad assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa, anche al fine del rispetto della legalità, del corretto agire della pubblica amministrazione e per prevenire fenomeni di corruzione, così come prevede l’art. 62 del codice dell’Amministrazione Digitale.
Tale Banca dati ha anche lo scopo di acquisire i dati previsti dall’art. 7 del Codice degli appalti, ma nell’ambito di quest’ultima, la legge di conversione 221/12 ha previsto l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità. L’art. 33-ter comma 1, della medesima legge, ha introdotto l’obbligo di iscrizione e aggiornamento annuale dei dati identificativi inseriti a sistema, sanzionando tale obbligo con la nullità degli atti adottati e la responsabilità dei funzionari indicati come responsabili. Questo è quanto si legge nel Comunicato AVCP del 16/05/2013, in cui si demanda all’Autorità la regolamentazione delle modalità di funzionamento e di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti.
Nelle more dell’implementazione della piattaforma e delle relative modalità di accesso, l’Autorità prevede che le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, dovranno acquisire sul sito dell’Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l’Attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, valido per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l’accesso ai servizi sul portale dell’Autorità.
Inoltre, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti, dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni fornite. Il responsabile delle informazioni di cui sopra avrà il compito di curare il permanere dell’iscrizione e di aggiornarlo entro il 31 dicembre di ciascun anno.
L’istituzione di tale organismo, rientrante in un progetto di digitalizzazione ben più ampio, non solo ha individuato i dati relativi alla partecipazione alle gare e alla valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP, ma ha anche istituito un nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la medesima banca dati, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori al fine di raggiungere elevati livelli di semplificazione, di cooperazione tra Amministrazioni e la dematerializzazione dei documenti e certificazioni nell’ambito degli appalti pubblici.
E’ pur vero che a fronte dei vantaggi che il sistema offre (ad es. la certezza dei dati acquisiti per il tramite degli enti certificanti e, la potenziale riduzione del contenzioso), non mancano le incertezze derivanti da un sistema informatico non ancora accessibile, in quanto in fase di implementazione, e di cui non si conoscono le modalità di iscrizione e di rilascio del relativo attestato, per cui le perplessità riguardano la messa a regime del sistema entro il termine previsto, con tutte le problematiche che ne conseguono.