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La p.a. può annullare in autotutela il bando e le singole operazioni di gara, nel caso in cui i criteri di selezione si manifestino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici

La p.a. conserva anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici, tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse: tale potere di autotutela trova fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall’art. 97 cost., cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, e costituisce il pendant dell’obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla lex specialis della gara, che vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione (con esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione da parte dell’amministrazione e tanto meno della facoltà di disapplicarle, neppure nel caso in cui talune delle regole stesse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva proprio la possibilità di far luogo, nell’esercizio del potere di autotutela, al loro annullamento). Neppure il provvedimento di aggiudicazione definitiva e tanto meno quello di aggiudicazione provvisoria (che del resto si iscrivono nella fase procedimentale di scelta del contraente, concludendola) ostano all’esercizio di un siffatto potere, il quale incontra un limite soltanto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A., e nella tutela dell’affidamento ingenerato (Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5681). Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, i surrichiamati principi devono ritenersi rispettati dall’amministrazione che, in assoluta trasparenza e nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali, ha fatto tempestivamente ammenda di un proprio errore che, ove non emendato, avrebbe rischiato di vulnerare il diritto delle altre concorrenti al rispetto della par condicio e nonché l’interesse pubblico dell’amministrazione ad avvalersi di un partner contrattuale idoneo e qualificato.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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