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( votes)In fase di prequalificazione l’esame delle richieste delle ditte da invitare non può essere effettuata dalla commissione di gara
“…la prequalificazione ha natura di autonoma fase sub procedimentale funzionalmente diretta ad una prima selezione dei soggetti da invitare, con la conseguenza che l’individuazione in capo alle imprese partecipanti dei requisiti sostanziali richiesti dalla lettera di invito non può essere anticipata alla preliminare fase della preselezione, ma deve essere riferita al momento della vera e propria individuazione del contraente, ossia al momento dell’aggiudicazione dell’appalto” (C.d.S., sez. V, 23 gennaio 2012, n. 266). L’esame delle richieste delle ditte di essere invitate alla gara in questione non doveva perciò essere effettuata dalla commissione di gara, sia perché non vi era da compiere alcuna attività di valutazione delle offerte, sia perché la commissione stessa non era stata nominata e non poteva neppure esserlo, in virtù delle inequivocabili disposizioni contenute nel comma 10, dell’articolo 84, del citato Codice dei contratti pubblici, secondo cui la nomina e la costituzione della commissione per la valutazione delle offerte devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.