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( votes)Nelle controversie in tema di gare pubbliche la notificazione del ricorso alla sola impresa capogruppo e mandataria di una costituenda ATI è sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 41 c.p.a. (Consiglio di Stato sez. V, 26 giugno 2012, n. 3752)
Come è pacificamente ammessa la possibilità di impugnativa da parte di una sola impresa facente parte di un’ATI costituenda in ragione del vincolo che astringe le imprese raggruppande, correlativamente deve ritenersi che la notificazione di un ricorso nei confronti dell’impresa capogruppo e mandataria di una costituenda ATI sia sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 41 del cod. proc. amm. In particolare è stato osservato che: “Anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, che la legge ha ammesso a partecipare alle gare, vale il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all’impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento. Da questo principio, che identifica nell’impresa capogruppo il punto di riferimento unitario di una costituenda ATI e dal suo fondamento giuridico, costituito dall’essere dotata – la capogruppo – di uno speciale potere di rappresentanza conferitole dalle imprese raggruppande attraverso l’impegno a stipulare mandato collettivo speciale (art. 37 comma 8, d.lg. n. 163 del 2006) da intendere, più esattamente, come contratto preliminare di mandato sottoposto a condizione risolutiva nel caso di mancata realizzazione dell’evento dell’aggiudicazione del contratto in favore dello stesso costituendo raggruppamento temporaneo, si deduce che la notifica del ricorso all’impresa capogruppo di un’ATI, si rivela sufficiente al fine dell’esatta instaurazione del contraddittorio e della valida instaurazione del giudizio (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 01 luglio 2010, n. 16542).