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( votes)Pubblicità e trasparenza attraverso il web. Lo stabilisce il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. I siti internet istituzionali di ciascuna PA diventano il luogo dove la vita amministrativa degli enti pubblici diventa accessibile a tutti.
Il Decreto interviene sugli adempimenti che le PPAA devono assolvere per garantire la trasparenza, nel rispetto delle norme anticorruzione, rafforzando i principi di pubblicità e trasparenza.
L’argomento è trattato nell’articolo proposto da Beatrice Corradi che si occupa del “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza”, facendo riferimento in particolare “alla materia delle procedure di scelta del contraente”. Lasciando gli aspetti meramente tecnici all’articolo in questione, in questa sede vorremmo soffermarci su un aspetto che seppur secondario ci pare di innegabile rilevanza ai fini di un facile accesso ai dati: la facile lettura del sito istituzionale.
Che il web divenisse lo strumento prescelto, da affiancare allo strumento cartaceo, per garantire pubblicità e trasparenza era una evoluzione del sistema ormai matura con la diffusione di massa dell’accesso a internet. Stabilito questo, ci sembra che serva ora garantire un’uniformità grafica e di impaginazione dello stesso canale. Gli utenti che devono navigare su differenti siti internet per raccogliere informazioni si trovano al momento a passare da un sito all’altro dovendo ogni volta fare i conti con strutture dagli aspetti molto diversi tra di loro. Situazione che non facilita la reperibilità delle informazioni oggetto della ricerca.
Il comma 15 dell’articolo 1 della Legge numero 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni) afferma che “la trasparenza dell’attività amministrativa […] è assicurata mediante la pubblicazione mediante i siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche […] secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione”. Ma questa facilità di consultazione è veramente esistente in una moltitudine di siti istituzionali eterogenei, allestiti secondo criteri estetici e pratici personali dei web master? Se avete necessità di raccogliere informazioni da enti diversi ogni volta vi imbatterete in qualcosa di diverso. Uniformare la struttura dei siti istituzionali renderebbe tutto meno arduo. I quotidiani sono costruiti secondo regole note a tutti per cui quando in prima pagina, vogliamo leggere l’opinione su un determinato fatto sappiamo che la troviamo nell’articolo di fondo a sinistra della pagina. Qualcosa di simile. Creare regole certe anche per la leggibilità. Qualcosa che vada oltre l’obbligo di pubblicazione ma che consenta una reale “semplicità di consultazione”. Con il tempo dovremo arrivare a questo, forse a discapito dell’estro creativo di chi progetta i siti internet ma a vantaggio della immediatezza d’accesso per chi li visita.
Tra le ultime novità in materia di appalti pubblici segnaliamo la questione aperta dal Consiglio di Stato sulla validità della richiesta del Durc in relazione all’oggetto della gara. Per il Consiglio di Stato non è valido l’orientamento di Inail, Ministero del Lavoro e Inps per i quali la validità del Durc è ancorata ad un appalto specifico e limitato alla fase di riferimento del documento. L’ordinanza 1465 del 23 aprile scorso stabilisce che il Durc ottenuto per un determinato scopo può essere utilizzato come documentazione anche per altre gare. Resta salva la possibilità di poter chiedere chiarimenti o integrazione come stabilito già dal Codice degli Appalti. Si chiede che le procedure siano semplificate? Il Consiglio di Stato si è espresso in tale direzione.
Buona Lettura.