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( votes)Sì, la fattispecie pare descrivere chiaramente un
tipico contratto di sponsorizzazione.
In tal senso, l’articolo 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
prevede che «è sponsorizzazione di
beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la
progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla
valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto
erogante».
Nel caso di specie, l’amministrazione locale si configura come sponsee e
l’azienda erogante il servizio, in cambio dell’associazione del marchio
all’iniziativa, come sponsor.