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( votes)PARERE N. 4 del 6/2/2013
PREC 238/12/L
L’attribuzione di un (pur modesto) sub-punteggio ai concorrenti in possesso delle certificazioni del sistema di gestione aziendale configura la violazione del principio di separazione tra i requisiti soggettivi delle imprese e gli elementi oggettivi di selezione delle offerte
Secondo un principio generale in materia di pubblici appalti i requisiti di natura soggettiva che attengono alle capacità economiche, finanziarie e tecniche dei concorrenti possono essere presi in considerazione per l’ammissione alla gara, ma non possono essere applicati per la selezione delle migliori offerte, dovendo queste essere valutate esclusivamente sulla base del loro contenuto qualitativo pertinente all’oggetto dell’appalto, secondo le esemplificazioni contenute nell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, e con l’esclusione delle qualità soggettive dei concorrenti (cfr., sui limitati margini di deroga a tale principio, A.V.C.P., determinazione 24 novembre 2011 n. 7). Anche la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha più volte censurato la commistione tra elementi soggettivi di qualificazione del concorrente ed elementi oggettivi attinenti alla qualità dell’offerta, affermando che, ad esempio, il curriculum dell’impresa, il possesso di licenze o certificazioni di qualità, la disponibilità di risorse aziendali, l’aver prestato servizi o lavori analoghi ed in generale le competenze e le referenze sono fattori che possono essere utilizzati come criteri di ammissione alla gara, ma non devono essere presi in considerazione nella valutazione qualitativa dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr., tra molte, Corte Giust. CE, 24 gennaio 2008, in C-532/06, Emm. Lianakis AE; Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2009 n. 2147). L’attribuzione di un (pur modesto) sub-punteggio ai concorrenti in possesso delle menzionate certificazioni del sistema di gestione aziendale non appare in concreto giustificata, nel caso di specie, dalle caratteristiche dell’appalto e configura la violazione del principio di separazione tra i requisiti soggettivi delle imprese e gli elementi oggettivi di selezione delle offerte.