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Le controversie in ordine alle modificazioni soggettive in tema di esecuzione del contratto sono devolute al giudice ordinario

L’iter previsto e disciplinato dall’art. 116 del codice dei contratti, in materia di modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto, non prevede la rinnovazione delle procedure di gara da parte della stazione appaltante né alcuna attività valutativa (discrezionale), ma la mera verifica (oggettiva) del possesso in capo al cessionario dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici. Né possono essere condivise sul punto le argomentazioni secondo cui il subentro nel contratto d’appalto, a seguito della cessione del ramo d’azienda, darebbe luogo ad una sequenza procedimentale di tipo valutativo, diretta all’accertamento del possesso, in capo al cessionario dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione (esclusiva) del Giudice amministrativo. A fronte del potere di verifica attribuito alla stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto, dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006, la posizione giuridica soggettiva del cessionario ha natura e consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice ordinario, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura giuridica della posizione soggettiva azionata. 

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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