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( votes)Sui limiti del potere-dovere della commissione giudicatrice nella richiesta di integrazione documentale e regolarizzazione di dichiarazioni lacunose o incomplete
Il c.d. “dovere di soccorso da parte della stazione appaltante” trova il limite del “divieto per la stazione appaltante di sottoporre le offerte presentate dalle imprese partecipanti ad operazioni manipolative e di adattamento, risultando altrimenti violati la par condicio delle stesse…(in tal senso: Cons. Stato, III, 22 agosto 2012, n. 4592)” (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13 febbraio 2013, n. 889). La giurisprudenza del Consiglio di Stato “ha rilevato che nelle gare pubbliche i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere della commissione giudicatrice (di chiedere un’integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete) sono molto stringenti, dovendo conciliarsi con l’esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte d’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara (Cons. Stato, V, 31 marzo 2012, n. 1896)” (Cons. Stato, n. 889 cit.). Nella specie, tuttavia, appare fondata la censura, nel senso che il ‘soccorso’ dell’Amministrazione – invocato da parte ricorrente – doveva intervenire a fronte di previsioni non univoche del bando e a tutela del principio di favor partecipationis nelle gare pubbliche. Non si trattava, infatti, di operare da parte della Commissione di gara un’indebita alterazione delle offerte, come nel diverso caso di un’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione, richiesti a pena di esclusione – ipotesi sottoposta all’ esame nella menzionata sentenza n. 889 del Consiglio di Stato, che – come affermato – non può considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile.