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( votes)L’ art. 12, d.lg. n. 163 del 2006, al comma 1, contempla una specifica fattispecie di silenzio con valore legale tipico di assenso con riferimento all’aggiudicazione provvisoria non adeguatamente formalizzata, che si perfeziona nel termine di 30 giorni dall’intervenuta selezione della migliore offerta da parte della Commissione giudicatrice coerentemente, d’altronde, con il generale principio di celerità e concentrazione delle operazioni di gara.
Tuttavia, secondo la più recente Giurisprudenza, tali principi non si applicherebbero con riferimento all’aggiudicazione definitiva che costituirebbe, pertanto, (..) atto autonomo rispetto all’aggiudicazione provvisoria, con rilevanza esterna, idoneo esso solo a produrre effetti giuridici limitativi della sfera giuridicamente protetta dei partecipanti alla gara diversi dall’aggiudicatario.
In altri termini l’eventuale inerzia della P.A. procedente non può mai portare – per “facta concludentia” – all’aggiudicazione definitiva della gara in quanto, sulla P.A. appaltante, grava sempre l’obbligo di verifica e controllo circa i requisiti di partecipazione, ragion per cui la decorrenza dei 30 giorni consente all’aggiudicatario provvisorio di avere (esclusivamente) il diritto all’emissione del provvedimento definitivo d’affidamento e come, da quel momento in poi, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, ogni ulteriore ritardo consentirà al medesimo aggiudicatario provvisorio di poter richiedere l’eventuale risarcimento causato dal ritardo nell’emissione del provvedimento dovuto (sia positivo che negativo) ma non, di certo, il “diritto” pieno all’aggiudicazione medesima (in tal senso, vedasi TAR Veneto, I°, 8/2/2103, n. 178; TAR Sicilia Catania sez. III 18/2/2013, n.550 e da ultimo Cons.St. VI°, 26/3/2013, n. 1766).