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Anche se non completamente assimilabili alle garanzie fideiussorie disciplinate dal nostro codice civile, è possibile accettare in alternativa le Garanzie dell’offerta come richiamate alla precedente lettera A) e nel caso di specie la “warranty URDG 758” fornita dall’operatore economico estero.

Le “Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG – Pubblicazione 458 in vigore dal 1992 e Pubblicazione 758 in vigore dal 2010) pongono in essere alcune regole negoziali per le quali il beneficiario di una garanzia sottoposta alle URDG potrà contare su un impegno del quale sono note le caratteristiche e la portata, nonché (il beneficiario) accetterà di norma che tale impegno sia assoggettato alla legge del garante (come previsto peraltro da una norma contenuta nelle stesse URDG).

Più in particolare, queste tipologie di garanzie sono pagabili “a prima richiesta” e sono caratterizzate dall’indipendenza nei confronti sia dei rapporti sottostanti tra il soggetto indicato nella garanzia (soggetto in rapporto con il beneficiario) e il beneficiario, sia dei rapporti che si vengono ad instaurare tra il soggetto che richiede l’emissione della garanzia (richiedente) ed il garante.

La “Garanzia a prima richiesta” è l’impegno del garante, nei confronti di un beneficiario, ad effettuare un pagamento a seguito della presentazione di una richiesta, vale a dire del documento firmato dal beneficiario con il quale esso richiede al garante il pagamento a valere sulla garanzia (accompagnato da eventuali altri documenti previsti nel testo della garanzia).

La richiesta deve essere conforme alle condizioni della garanzia e alle previsioni contenute nelle URDG, in quanto compatibili con i termini e le condizioni della garanzia.

Questi sono i principali tipi di garanzie utilizzate nel commercio internazionale, riconosciute valide da Enti Pubblici e da privati per obbligazioni di legge e di contratto in tutto il mondo.

A) Garanzia dell’offerta (bid -bond o Tender guarantee) – Richiesta, in sostituzione di una cauzione in denaro, in occasione della partecipazione a gare di appalto.

B) Garanzia di buona esecuzione o di adempimento (performance Bond) – Richiesta dal creditore, in sostituzione di una cauzione in denaro, per rivalersi prontamente in caso di dichiarato inadempimento delle obbligazioni contrattuali del fornitore di beni o servizi.

C) Garanzia di rimborso dell’anticipo (Advance Payment Bond) – Laddove sia previsto un pagamento anticipato, ha la funzione di garantirne la restituzione in caso di mancata effettuazione della relativa prestazione.

D) Garanzia di pagamento (Payment guarantee) – Ha la funzione di garantire l’esecuzione di un pagamento, da eseguirsi direttamente a favore del creditore. Può essere rotativa (rilasciata a copertura di forniture continuative di merce).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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