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( votes)PARERE N. 195 del 21/11/2012
PREC 201/12/S
Corrispondenza tra le risultanze della certificazione camerale e l’oggetto dell’appalto
La certificazione camerale determina l’accertamento, del concreto ed effettivo svolgimento da parte delle ditte concorrenti di determinate attività, adeguate e direttamente riferibili al composito servizio da appaltare. Non varrebbe a colmare la lacuna così emergente il richiamo all’oggetto sociale che, sebbene segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere e delimiti la capacità di agire dei suoi legali rappresentanti, non equivale però ad attestare l’effettivo e concreto esercizio dell’attività. Oggetto sociale ed attività effettivamente esercitata, quest’ultima da comprovare mediante la dichiarazione verificabile in base alla certificazione camerale, non possono essere considerati come concetti coincidenti ai fini dell’ammissione alla gara, atteso che un’attività può ben essere prevista nell’oggetto sociale, risultante dall’iscrizione nella voce dei dati identificativi dell’impresa, senza essere attivata poi in concreto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003 n. 925). Pertanto, la prescrizione del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per una definita attività da appaltare non può che essere finalizzata a selezionare ditte che abbiano un’esperienza specifica nel settore interessato, poiché diversamente il bando richiederebbe la mera iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero un’attestazione camerale circoscritta all’inclusione dei servizi da appaltare nell’oggetto sociale: viceversa, in fattispecie come quella qui in esame, non è sufficiente la verifica condotta sull’oggetto sociale dell’impresa concorrente, quando il certificato camerale nulla riporti sull’effettivo svolgimento dell’attività (così, su vicenda analoga, Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2009 n. 2380).