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( votes)PARERE N. 197 del 21/11/2012
PREC 211/12/L
Gli oneri per la sicurezza sono computati ai fini della determinazione dell’importo delle opere e della relativa qualificazione
L’importo dei lavori è quello complessivo dell’intervento e gli oneri di sicurezza sono parte dell’importo dei lavori da appaltare, poiché la quantificazione separata dei costi per la sicurezza rileva esclusivamente, nelle intenzioni del legislatore, al fine di delimitare una voce sulla quale l’appaltatore non può effettuare alcun ribasso (cfr. A.V.C.P., deliberazione 20 febbraio 2007 n. 45). Ma dall’autonoma quantificazione degli oneri di sicurezza non può scaturire, di riflesso, la riduzione della classifica SOA che le imprese concorrenti devono possedere, in relazione alla categoria specialistica individuata dal bando di gara per la qualificazione obbligatoria. Infatti, l’indicazione separata degli oneri di sicurezza nel bando di gara, prescritta obbligatoriamente dagli artt. 86 e 87 del Codice dei contratti pubblici, non ha il significato di individuare un’ulteriore prestazione contrattuale distinta dai lavori oggetto dell’appalto, ma integra una voce di costo della complessiva attività esecutiva dedotta nel contratto, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di offrire ribassi e di formulare giustificazioni in sede di verifica dell’anomalia del prezzo. Nonostante la loro estraneità al meccanismo del ribasso, gli oneri per la sicurezza ineriscono in toto all’importo dei lavori e di tale importo fanno intrinsecamente parte.