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Con la circolare n. 2 del 1 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore. Tale normativa, introdotta con l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce la responsabilità dell’appaltatore, unitamente al subappaltatore, per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovute dal subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. Si prevedono, altresì, sanzioni pecuniarie (da € 5.000,00 a € 200.000,00) nei casi in cui i soggetti committenti effettuino i pagamenti ai subappaltatori senza aver verificato che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Con la circolare n. 40/E del 2012, la stessa Agenzia ha ritenuto, quali documenti equivalentei alle attestazioni di regolarità rilasciate in tal senso dai professionisti abilitati, anche le dichiarazioni sostitutive che attestino l’adempimento di tali obblighi.

In merito all’ambito di applicazione, il chiarimento fornito dall’Agenzia ha il fine di chiarire il dubbio interpretativo sorto con l’inserimento di tale disposto normativo nel Titolo riferito a “Misure per l’edilizia”, risolvendolo con una interpretazione più ampia rispetto al dettato letterale che abbraccia le prestazioni rese non solo in ambito edile ma anche nell’esecuzione dei contratto di appalto e subappalto di servizi.

La norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone l’esistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.

Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione “sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal

contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene

richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate

dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;

b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;

d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998,

n. 192;

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.”

Ne restano esclusi, per espressa previsione normativa:

  • le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972;
  • le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006;
  • il “condominio”, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

Si precisa, inoltre, che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente a una nuova stipula; pertanto, per i contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della disposizione), è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, la disciplina in esame.

Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, viene puntualizzato cha l’attestazione di regolarità deve riferirsi ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.

Infine, per i casi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circolare chiarisce che sarebbe utile continuare a fare riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, in base al quale queste ultime, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento.

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Avv. Mariarosaria di Canio
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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