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( votes)Secondo la dottrina e consolidata giurisprudenza (da ultimo TAR LAZIO Roma, 09.03.2012, n. 2345), l’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, nel configurare il potere-dovere di soccorso della stazione appaltante nei confronti dei concorrenti, dispone che le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tale possibilità di richiesta di integrazioni o chiarimenti è peraltro sancita nei limiti previsti dai precedenti articoli da 38 a 45, che riguardano i requisiti di partecipazione e di qualificazione, ossia i requisiti soggettivi del concorrente, e non può essere estesa alle offerte tecniche, perché si lederebbero i principi di par condicio e di corretta conduzione della fase di esame delle offerte, se si rendesse ammissibile un’offerta che sarebbe altrimenti inammissibile o anche solo se si rendesse l’offerta degna di maggior punteggio in virtù dell’integrazione. I chiarimenti sulle offerte possono essere chiesti solo nel subprocedimento di verifica di anomalia, ossia dopo che è stata stilata una graduatoria delle offerte, e in relazione alla migliore classificata occorre accertare se essa sia o meno attendibile. Inoltre i chiarimenti e persino le integrazioni delle offerte possono essere chiesti in specifiche procedure quali il dialogo competitivo e la procedura negoziata, dove vi è un dialogo tra stazione appaltante e concorrenti e i chiarimenti e le integrazioni vengono chiesti a tutti i concorrenti, ma al di fuori di tali ipotesi non è prevista un’interlocuzione tra stazione appaltante e concorrenti nella fase di valutazione delle offerte (v. CdS; VI, n. 9577/2010);
Né il altri termini si potrebbe far ricorso all’art. 6 della legge n. 241/90 che impone l’accertamento d’ufficio dei fatti da parte dell’Amministrazione, l’adozione di ogni misura per l’adeguato svolgimento dell’istruttoria, la richiesta del rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee e incomplete.
Vero è che ai sensi dell’art. 6, l. n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ma tale potere non può essere esercitato da parte dell’amministrazione per consentire all’offerente di sanare invalidità o irregolarità, per consentire all’offerente di chiarire aspetti dell’offerta che si presentano oscuri per colpa dell’offerente stesso, ovvero per consentire una modifica dell’originaria offerta, che si tradurrebbe in una nuova manifestazione di volontà negoziale.