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La rateizzazione di un debito tributario è una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica. A questi viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. Con riferimento alla rateizzazione proprio l’art. 38 c. 2 del Dlgs. 163/2006 è stato precisato che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse “certi, scaduti ed esigibili”.

Da questa formula si deduce che la rateizzazione, avendo carattere novativo, cancella l’originario inadempimento dei destinatari delle cartelle esattoriali. Questi ultimi possono quindi presentarsi alle procedure a evidenza pubblica gravati da un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo in questo modo alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettera g) del Dlgs. 163/2006 . Ugualmente la giurisprudenza comunitaria ha precisato che vi sono alcune circostanze da cui può legittimamente derivare una regolarizzazione successiva e tra queste circostanze sono espressamente indicati i ricorsi amministrativi o giurisdizionali, i condoni fiscali, e i concordati diretti alla rateizzazione del debito tributario (in tal senso vedasi TAR Lombardia, Brescia sez. II, 10/12/2012 n. 1924).

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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