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( votes)PARERE N. 190 del 21/11/2012
PREC 93/2012/L
In caso di A.T.I. verticale, la mandante qualificata in OS30 classifica I e in OG11 classifica I, non può eseguire le lavorazioni relative alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS30 classifica II, pervenendo a ciò attraverso una mera “operazione matematica”
Nel caso di raggruppamento di tipo verticale per le categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori che intende assumere. Nel caso di specie si può presumere che la Commissione di gara probabilmente abbia ritenuto di applicare il comma 1 dell’ art. 92, che però si riferisce a fattispecie diversa rispetto a quella in esame, ossia alla partecipazione del concorrente singolo. Infatti, non è possibile, per aumentare la quantità di lavori che la mandante potrebbe fare con la qualificazione OS30, classe I, sommare tale requisito con l’altro, pure posseduto dalla medesima società, ossia la qualificazione nella categoria OG11, classe I, in virtù del principio di assorbenza della categoria speciale OS30 nella categoria generale OG11. Quest’ultimo, infatti, non consente simile “operazione matematica”, ma sta semplicemente ad indicare che il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori propri delle categorie assorbite (cfr. AVCP parere del 6.32008, n. 74 e determinazione del 7.5.2002 n.8). Tanto è vero che l’art. 79, comma 16, DPR 207/2010 nel codificare tale principio chiarisce che “l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”.