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La mancanza del timbro del professionista firmatario dell’elaborato tecnico non è sintomatica di mancata assunzione di responsabilità

Il concorrente (nel caso di specie si trattava di un raggruppamento) veniva escluso dalla gara in quanto l’elaborato, regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale, architetto iscritto all’albo dell’Ordine degli architetti di Roma, era sprovvisto di timbro comprovante tale qualità. Invero, la normativa di gara non prevedeva che il progettista dovesse attestare la sua qualificazione mediante l’apposizione del timbro.  Tuttavia, il professionista di cui si tratta ha sottoscritto degli elaborati sicuramente riconducibili all’esercizio della sua professione nell’ambito di un procedimento per il quale era espressamente richiesto, appunto, la suddetta qualificazione; oltre tutto il firmatario degli atti in questione è il rappresentante legale e direttore tecnico di una delle società partecipanti, per cui il contenuto della normativa di gara, ed il significato del proprio impegno, non potevano essergli ignoti. Di conseguenza, la pur apprezzabile esigenza di chiarezza che ha ispirato l’azione dell’Amministrazione doveva essere perseguita con lo strumento di cui all’art. 46 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, imponendo al raggruppamento delle appellanti di chiarire se il firmatario degli elaborati tecnici si è assunto la relativa paternità, e conseguente responsabilità, professionale, eventualmente anche imponendo di presentare nuova copia degli stessi elaborati recante la sottoscrizione autografa ed il timbro del professionista.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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