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( votes)In presenza di specifiche tecniche vige il divieto di menzione di una fabbricazione o provenienza determinata
La stazione appaltante, dopo aver definito in senso restrittivo l’oggetto dell’appalto (toner originale), aveva precluso la partecipazione alla gara alle imprese non in grado di fornire tale tipologia di prodotto, impedendo decisamente a tali potenziali offerenti di provare l’equivalenza di quello da loro offerto rispetto a quanto richiesto e specificato nel bando. Di fatto, risultava prospettata la violazione della normativa comunitaria e della successiva normativa nazionale di recepimento, entrambe asseritamente obbliganti i committenti pubblici a rispettare, in sede di indicazione dell’oggetto dell’appalto, “il divieto che le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o una provenienza determinata, un procedimento particolare, un marchio, un brevetto, un’origine e produzione specifica, che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese; il divieto, tuttavia, non è assoluto poiché l’oggetto dell’appalto potrebbe giustificare una o più delle predette indicazioni a condizione, tuttavia, che le stesse siano accompagnate dall’espressione “o equivalente””. Secondo l’art. 68, comma 13, d.lgs. n. 163/2006, a meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento ad un marchio, ad un brevetto o ad un tipo, ad un’origine o ad una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale menzione o riferimento è autorizzabile, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa ed intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall’espressione “o equivalente”.