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( vote)Cenni introduttivi
Il D.P.R. n. 207/2010 detta una disciplina in tema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici ispirata ad un maggiore rigore rispetto alla corrispondente regolamentazione contenuta nell’abrogato D.P.R. n. 34/2000.
Al fine di comprendere la portata innovativa della riforma, introdotta in materia dal menzionato D.P.R. n. 207/2010, è opportuno soffermarsi sui tratti caratterizzanti il sistema previgente.
Com’è noto, la giurisprudenza formatasi in pendenza del regime delineato dal D.P.R. n. 34/2000 affermava che la qualificazione nella categoria generale OG11, in difetto di contraria previsione della lex specialis di gara, assorbisse quella nelle categorie speciali OS3, OS5, OS28 e OS30. Il rilievo era suffragato dal dato letterale dell’allegato A al citato D.P.R. n. 34/2000, il quale descriveva la categoria generale OG11 proprio come sommatoria delle categorie speciali OS3, OS5, OS28 e OS30.[1] Da tale premessa veniva tratto il logico corollario secondo cui un operatore economico in possesso della qualificazione in OG11 era in grado di eseguire tutte le opere speciali attratte alla medesima categoria generale (OG11).
Si tratta del c.d. principio di assorbimento delle categorie specialistiche (OS3, OS5, OS28 e OS30) in quella generale (OG11).
Le condizioni di operatività del suddetto principio, discendenti dal previgente assetto normativo come sopra interpretato, risultano radicalmente incise dal D.P.R. n. 207/2010, il quale – come si illustrerà nel prosieguo – per un verso, ha stabilito le percentuali dei requisiti di ordine speciale che l’impresa deve dimostrare di possedere per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’apposito acronimo (OS3, OS28 e OS30) al fine di conseguire la qualificazione in OG11; per altro verso, ha previsto i limiti entro i quali l’attestazione di qualificazione nella categoria generale legittima l’esecuzione di opere specializzate.
Il principio di assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale nella vigenza del D.P.R. n. 34/2000
Come già evidenziato, dalla formulazione testuale dell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000 e dalla correlata interpretazione giurisprudenziale derivava che l’impresa qualificata nella categoria OG11, riconosciuta in quanto tale idonea a realizzare congiuntamente un insieme coordinato di impianti inerenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, doveva altresì ritenersi in possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative funzionali all’esecuzione anche di un solo impianto ricondotto ad una solamente delle categorie specializzate anzidette e considerato singolarmente dal regolamento di gara.[2]
L’applicazione del principio dell’assorbimento, tuttavia, risultava attenuato dalla facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti di richiedere una determinata categoria specialistica, quale requisito non altrimenti surrogabile.
In altri termini, il principio secondo cui l’impresa che possiede la categoria generale OG11 poteva eseguire anche le opere delle categorie speciali (es. OS28, OS30, OS3) trovava applicazione solo se la lex specialis di gara non richiedeva espressamente il possesso della qualificazione alle categorie specialistiche. A fronte della precisa e legittima scelta, formulata nel regolamento di gara, di richiedere le qualificazioni nelle categorie specialistiche (es. OS28, OS30, OS3), restava quindi esclusa la possibilità di partecipare mediante la qualificazione nella sola categoria generale OG11.
Il principio di assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale nella vigenza del D.P.R. n. 207/2010
L’art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che l’impresa, al fine di conseguire la qualificazione nella categoria OG11, deve dimostrare di possedere per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30 la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale per l’importo corrispondente alla qualifica richiesta:
- categoria OS3: 40%
- categoria OS28: 70%
- categoria OS30: 70%
Il secondo periodo del comma 16 dell’art. 79 prevede poi, sul tema specifico dell’assorbimento, che l’impresa qualificata nella categoria OG11 possa eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per l’importo corrispondente alla classifica ottenuta in OG11. Detta disposizione precisa, contestualmente, che i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG11 indicano anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella stessa categoria OG11.
Gli elementi discretivi della nuova regolamentazione di dettaglio del principio dell’assorbimento rispetto a quella compendiata nel previgente D.P.R. n. 34/2000 emergono con evidenza, e sono così sintetizzabili:
a) del tutto innovativa, innanzitutto, è la norma secondo cui l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie specializzate in questione, almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale per l’importo corrispondente alle qualifiche richieste;
b) inoltre, dall’ambito applicativo del principio di assorbimento resta esclusa la categoria OS5, la cui descrizione, invece, veniva richiamata dall’allegato A al D.P.R. n. 34/2000 alla scopo di definire la categoria generale OG11.[3]
L’orientamento dell’A.V.C.P.
Sulla questione dell’assorbimento delle categorie speciali in quella generale, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 79 comma 16 (secondo periodo) del D.P.R. n. 207/2010, è intervenuta l’A.V.C.P., la quale ha avuto occasione di evidenziare che la nuova norma regolamentare, cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del medesimo D.P.R. n. 207/2010, è destinata a prevalere sui bandi gara eventualmente difformi ed attribuisce in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l’abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.[4]
Pertanto, secondo l’indirizzo interpretativo espresso dall’organo di vigilanza, il tenore dell’art. 79 comma 16 (secondo periodo) del D.P.R. n. 207/2010 – secondo cui l’impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per l’importo corrispondente alla classifica ottenuta in OG11 – preclude alle stazioni appaltanti la facoltà di richiedere nel regolamento di gara il possesso “a pena di esclusione” di una determinata categoria specialistica tra quelle ricomprese in OG11.
Dalla riferita impostazione consegue, esemplificando, l’illegittimità del provvedimento di esclusione adottato nei confronti di un operatore economico titolare della qualificazione per la sola categoria OG11, ma privo dell’attestato SOA per la categoria specialistica (es. OS28) richiesto, pur con l’espressa comminatoria di esclusione, da un bando di gara pubblicato successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010.
L’orientamento della giurisprudenza
Anche la giurisprudenza[5] si è pronunciata sul principio di assorbimento delle categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in quella generale OG11 alla luce delle innovazioni poste dal D.P.R. n. 207/2010, statuendo che detto principio:
a) opera a prescindere da qualsiasi previsione della lex specialis, nel senso (conforme alle indicazioni provenienti dall’A.V.C.P. sintetizzate nel paragrafo precedente) della irrilevanza – recte, illegittimità – di eventuali clausole del regolamento di gara volte ad assegnare rilevanza esclusiva al possesso di qualificazioni in categorie specialistiche ricomprese in OG11;[6]
b) trova applicazione unicamente in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate in coerenza al nuovo e più rigoroso sistema codificato dal comma 16 dell’art. 79 del D.P.R. n. 207/2010, secondo cui – giova ribadire – per la qualificazione nella categoria generale OG11 l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 almeno le ivi previste percentuali di requisiti di ordine speciale per l’importo corrispondente alla classifica richiesta.
In definitiva, stando
all’indirizzo giurisprudenziale ora richiamato, solo per le imprese munite
della nuova qualificazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 potrà ritenersi
operativo il principio dell’assorbimento delle categorie specialistiche in
quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione del bando.[7]
[1] Le categorie cui si fa riferimento nel testo, indicate nell’allegato A al D.P.R. n. 34/2000, sono le seguenti:
OG11: Impianti tecnologici. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS3: Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie. Riguarda la fornitura il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS5: Impianti pneumatici e antintrusione. Riguarda la fornitura il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS28: Impianti termici e di condizionamento. Riguarda la fornitura il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti termici e di condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
[2] Ex multis; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2011, n. 1422; cfr. anche, parere A.V.C.P. 30 maggio 2012, n. 84.
[3] La categoria specialistica OS5, coerentemente, non figura più nella descrizione dell’acronimo OG11 contenuta nell’allegato A al D.P.R. n. 207/2010.
[4] parere A.V.C.P. 30 maggio 2012, n. 84, cit.
[5] T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 18 ottobre 2012, n. 374.
[6] Qualora, pertanto, il bando di gara richiedesse la qualificazione esclusiva in una delle categorie specialistiche in questione (OS3, OS28 e OS30), la relativa mancanza potrà essere legittimamente sanata con il possesso della qualificazione nella sola categoria OG11.
[7] Sul punto l’A.V.C.P. è di contrario avviso (cfr. parere 30 maggio 2012, n. 84, cit), valorizzando il dettato della disciplina transitoria dell’art. 357 commi 12, 13 e 16 del D.P.R. n. 207/2010, che tiene ferma per il periodo di un anno l’efficacia delle attestazioni SOA relative alla categoria generale OG11 rilasciate prima della sua entrata in vigore. A parere dell’A.V.C.P., pertanto, il principio dell’assorbimento di cui all’art. 79 comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 opererebbe anche in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del D.P.R. n. 34/2000, proprio in virtù della suddetta disciplina transitoria.