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L’affidamento diretto rientra tra le procedure in economia disciplinate dall’art. 125 del codice degli appalti. Il ricorso a tali procedure è consentito solo se i lavori in questione rientrino tra quelli individuati come eseguibili in economia, dal comma 6 del medesimo articolo, preventivamente inseriti in un provvedimento della stazione appaltante. Tale provvedimento si identifica nel Regolamento sugli acquisti in economia, contenente le specifiche esigenze dell’amministrazione, e, attraverso il quale si giustifica il ricorso a tale tipologia di procedura.

All’affidamento in questione, si dovrebbe addivenire previo accertamento delle condizioni del mercato mediante l’acquisizione di preventivi, senza il quale non si potrebbe testare la congruità dei prezzi offerti.

In questo caso, gli strumenti da utilizzare a tal fine sono ad esempio il fax o, la posta elettronica certificata, in grado di documentare l’attività di ricerca espletata.

In merito alla facoltà di non aggiudicare la procedura, stando al tenore letterale dell’art.55 comma 4, D.Lgs. 163/06, se “il bando non prevede la facoltà di non aggiudicare nel caso di una sola offerta valida, o nel caso di due sole offerte valide, rimane ferma la previsione di cui all’art. 81 comma 3”, pertanto, tale facoltà sarebbe comunque garantita, richiedendosi all’Amministrazione di giustificare tale decisione dando conto della mancanza di convenienza o della inidoneità dell’offerta in relazione all’oggetto dell’appalto.

Infine, in merito alla possibilità di rinegoziare il ribasso con il concorrente, la giurisprudenza prevalente condivide l’impossibilità di ricorrere a tale rimedio nelle gare ad evidenza pubblica, in questo caso, trattandosi di procedura negoziata si ritiene applicabile il disposto dell’art. 3 comma 40 del D.Lgs. 163/06 secondo il quale: “Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto”. Ciò detto, il ricorso a tale rimedio non garantisce che il concorrente sia disposto a riformulare la propria offerta, soprattutto se è intercorso un discreto lasso di tempo rispetto alla richiesta di preventivo.

In tal caso si dovrebbe considerare l’ipotesi di riaffacciarsi al mercato, con le modalità sopra descritte.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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