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( votes)Preliminarmente, si fa rilevare che le Amministrazioni Pubbliche (es. Comuni, Province, Regioni, Stato e gli Enti vigilati o partecipati dagli stessi) possono alienare i beni di loro proprietà; perciò se l’Ente è riconducibile nel novero dei soggetti giuridici sopra indicati, potrà provvedere alla vendita di immobili ove questi non ricadano nell’ambito del regime giuridico degli immobili soggetti a presunzione di vincolo ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni culturali.
Come noto, la vendita dei beni immobili pubblici è disciplinata dal Regio Decreto n. 827 del 23.05.1924. Per ciò che concerne il tipo di procedura da utilizzare, se quella della gara ad evidenza pubblica o a trattativa privata, è appena il caso di evidenziare che tale scelta non è discrezionale, residuando tale ultima evenienza (la trattativa privata) solo in caso di asta pubblica andata deserta o comunque nei casi stabiliti dall’art. 41 del Regio Decreto n. 827/1924.
Pertanto, l’Amministrazione deve procedere ad indire asta pubblica ai sensi dell’art. 73, R.D. n,. 827/1924, il quale stabilisce testualmente: “L’asta, secondo che le circostanze, l’importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l’amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall’ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti modi:
a) col metodo di estinzione di candela vergine;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell’amministrazione;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta;
d) col mezzo di pubblico banditore, quando trattasi di alienare beni mobili fuori d’uso o derrate, cavalli di riforma, residui di fabbricazioni o di costruzioni o di manufatti negli opifizi dello Stato”.
Sotto altro profilo, dalla lettura del quesito si evince che l’immobile de quo è attualmente oggetto di un contratto di locazione ad uso commerciale, e che il locatario ha manifestato l’interesse ad acquistare l’immobile. Sul punto, fermo restando che l’Amministrazione dovrà comunque esperire una gara ad evidenza pubblica per le ragioni su esposte, la normativa vigente consente di prevedere nel bando una clausola attributiva di un diritto di prelazione all’acquisto, in capo all’attuale locatario dell’immobile, ai sensi dell’art. 38, L. 392 del 27 luglio 1978, salvo diversa pattuizione ravvisabile nel contratto di locazione. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha posto dei “paletti” in ordine ai casi in è possibile prevedere la clausola attributiva del diritto di prelazione; infatti, secondo il predetto orientamento giurisprudenziale, in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, nell’ipotesi in cui il proprietario – locatore intenda alienare ad un terzo ovvero al comproprietario dell’immobile locato solo una quota dell’immobile, non spetta al conduttore il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto. Ciò, neppure nel caso in cui la quota dell’immobile alienata coincida con la parte del bene oggetto del rapporto di locazione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13886/2007).