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L’art. 86 del D.Lgs. 163/06 disciplina la nomina della commissione giudicatrice nel caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In tali casi, pertanto, sarà necessario nominare una commissione composta da un numero dispari di membri esperti nel settore oggetto della gara. Il terzo comma del  medesimo articolo stabilisce altresì, che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”.

Alla luce di quanto sopra, la funzione di presidente della commissione di gara potrà essere svolta dall’amministratore unico della società se dirigente della stazione appaltante, altrimenti potrà rivestire il ruolo di commissario qualora abbia competenze tecniche nel settore oggetto della procedura e non abbia svolto funzioni o incarichi tecnico-amministritivi relativamente al contratto di che trattasi.

Nel caso in cui la procedura dovesse aggiudicarsi, con il criterio del prezzo più basso, non sarà necessario procedere alla nomina di una commissione di gara in quanto non vi è nulla da giudicare, pertanto, le relative operazioni ben potranno essere svolte dal RUP alla presenza di due testimoni. Qualora si dovesse decidere per una commissione, quest’ultima prende il nome di seggio di gara all’interno del quale sarebbe preferibile che il RUP assuma il ruolo di Presidente.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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