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( votes)Certamente si. Il D.Lgs. n. 192/2012 che recepisce la direttiva Ue 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012 – ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese).
Emerge con chiarezza come lo stesso Decreto Legislativo sia intervenuto modificando numerose previsioni del D.Lgs. 231/2002 in relazione ai rapporti commerciali tra imprese e Pubbliche Amministrazioni sotto diversi profili.
Uno degli aspetti più rilevanti è costituito dal termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari.
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, è infatti possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore ai trenta giorni, ma soltanto ove risulti giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i sessanta giorni.
Sempre in tema di termini di pagamento, si evidenzia che l’eventuale clausola contrattuale con la quale le parti intendano predeterminare o modificare la data di ricevimento della fattura incorrerebbe nella sanzione della nullità, rilevabile d’ufficio. Infine, con Circolare n. 1293 del 23 gennaio 2013 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiarito che il D.Lgs. n. 192/2012 contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (obbligo di pagamento entro 30 gg.), si applica anche ai pagamenti nel settore degli appalti pubblici.