Questo articolo è valutato
( votes)Il TAR Toscana, sez. II, in data 6/12/2012, con sentenza n. 1989 ha stabilito che la composizione della commissione di gara, per principio generale, non può essere di numero pari. Nelle gare pubbliche la commissione giudicatrice di numero pari non è in grado di garantire una maggioranza in caso di contrasto del giudizio fra i diversi componenti. Tale situazione può essere superata nel caso in cui il bando di gara preveda espressamente tale situazione ed attribuisca la prevalenza del voto del Presidente della Commissione, in caso di parità di giudizio.