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Il Tribunale regionale amministrativo (Tar) Lazio, Roma, sezione II-ter, con la sentenza del 22.12.2011, numero 10080, ha affermato che l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 03.04.2006, numero 152, è requisito di carattere «soggettivo» e, pertanto, esso non può formare oggetto di avvalimento ai fini della partecipazione alle gare di appalti pubblici. Di conseguenza, per il predetto Tribunale regionale amministrativo, deve essere escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani il concorrente che, non essendone in possesso, abbia dichiarato di volersi avvalere dell’analoga iscrizione di cui è in possesso un’impresa ausiliaria.

Detto requisito si distingue dalla certificazione di qualità, che viene rilasciata in considerazione delle caratteristiche che sono possedute dall’intera struttura aziendale nel suo complesso. Caratteristiche che sono inscindibili da detta struttura aziendale e che, quindi, non possono essere trasferiti ad altre strutture aziendali.

La predetta certificazione viene rilasciata da un soggetto esterno verificatore all’impresa, terzo e indipendente (detto organismo di certificazione), all’uopo autorizzato. Esso deve fornire attestazione scritta sull’attività soggetta a valutazione, certificando che l’attività esaminata opera con requisiti conformi alle norme tecniche. Deve pure garantire la validità nel tempo di quanto certificato, con l’impegno ad espletare adeguata sorveglianza.

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Avv. Massimo Rizzi
Avvocato amministrativista, consulente in materia di appalti pubblici
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