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( votes)Parere n. 144 del 12/09/2012
PREC 135/12/S
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara se la busta contenente l’offerta economica risulti priva della relativa dicitura “Busta B: Offerta economica”, prevista a pena di esclusione
La questione controversa concerne la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti dell’impresa che ha depositato la busta contenente l’offerta economica senza la relativa dicitura (“Busta B: Offerta economica”), prevista a pena di esclusione dall’art. 2 del disciplinare di gara.
Il Consiglio di Stato, sez. III, 01 febbraio 2012, n. 493 ha ritenuto che “l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione”. Anche il T.A.R. Aosta, Valle d’Aosta, sez. I, 23 gennaio 2012, n. 6 ha affermato che “Il nuovo disposto dell’art. 46 comma 1 bis, d.lg. n. 163 del 2006 ha introdotto il principio della tassatività della clausole di esclusione, limitando la discrezionalità delle stazioni appaltanti in tal senso, sicché laddove l’ipotesi di esclusione non rientri tra quelle tassativamente previste, non è possibile comminare l’esclusione della concorrente”.
Nella fattispecie in esame deve ritenersi che la stazione appaltante abbia illegittimamente escluso l’impresa istante poiché la busta contenente l’offerta economica, ancorchè priva della dicitura richiesta, non poteva essere altrimenti confusa, posto che sull’altra delle due buste era invece indicata la dicitura “Busta A: documentazione” e, quindi, per esclusione, la seconda busta non poteva che contenere l’offerta economica.