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La dimostrazione del possesso di una determinata qualificazione, imposta dalla legge ma non richiesta dal bando di gara, deve essere fornita dai partecipanti entro il termine per partecipare alla gara stessa

Qualora la prestazione, oggetto dell’appalto, presupponga il possesso di una determinata qualificazione, imposta dalla legge, la relativa dimostrazione debba essere fornita dai partecipanti anche se non richiesta dal bando di gara, debba essere acquisita entro il termine per partecipare al procedimento e la sua mancanza può essere superata avvalendosi del subappalto ma, in tal caso, la domanda di partecipazione deve indicare espressamente il subappaltatore.

Tale assunto si fonda sul principio di tipicità delle cause di esclusione dai pubblici appalti, che escluderebbe la possibilità di impedire la partecipazione ad una gara sulla base di un presupposto non esplicitamente disciplinato dal bando.

Nel caso di specie la legge della gara non richiedeva espressamente il possesso del requisito; la stazione appaltante ha peraltro ritenuto che questo sia “eterointegrata” dalle disposizioni della legge 25 gennaio 1994, n. 82, e relative disposizioni di attuazione, ed in particolare dall’art. 6, ultimo comma, a norma del quale “i contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli”.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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